Indennità di malattia per quarantena e rimborso
Rifinanziata l’indennità di malattia per quarantena. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell’INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso erogato dall’INPS è pari a euro 600 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda.
Per questa richiesta dovranno essere pubblicate le istruzioni da parte dell’INPS.
Congedi Covid
Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14 può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, può usufruire di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.
Si prevede altresì che gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possano, su domanda, essere convertiti in congedo Covid-19.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Integrazione salariale
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario (fis) e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi:
– la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;
– resta confermato il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che richiederanno i nuovi trattamenti di integrazione salariale per il periodo richiesto fatte salve le eccezioni previste dal D.L. n.104/2021
– è confermato l’esonero del contributo addizionale
– confermati i termini di inoltro delle istanze sia per le domande che per le richieste di pagamento diretto (fermo restando la necessità di attendere le istruzioni inps).
Contrasto al lavoro irregolare
L’Ispettorato nazionale del lavoro, nel caso in cui dall’attività di verifica emerga la presenza sul luogo di lavoro di una quota di lavoratori irregolari pari almeno al 10%, adotta un provvedimento di sospensione dell’attività economica aziendale, a prescindere dal settore di intervento.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato ma solo a determinate condizioni e dietro il pagamento di somma aggiuntiva che varia in base alla violazione e, nel caso di lavoro irregolare, in base al numero dei lavoratori irregolari.
Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Reddito di cittadinanza e assegno unico
Il decreto assegna nuove risorse:
– al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che è stato incrementato di 6.000 milioni di euro annui a partire dal 2022.
– per il Reddito di cittadinanza, con una disponibilità aggiuntiva di 200 milioni di euro per l’anno 2021.