Confapi Servizi Toscana Centro srl, la società di servizi di CONFAINDUSTRIA FIRENZE, CONFAPI SIENA & Partner, informa che dal 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori di carburati ad uso privato.
In particolare, la legge n. 157 del 19 dicembre scorso, ha esteso l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale anche per gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, con serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (il precedente limite era di 10 metri cubi). Pertanto, tutte le imprese che hanno serbatoi superiori a 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi, per i quali in precedenza non era prevista alcuna denuncia d’esercizio per il rilascio della licenza fiscale, con l’entrata in vigore di questa legge il prossimo 01 gennaio 2021, devono presentare istanza di denuncia all’Agenzia delle Dogane di competenza.
All’istanza di denuncia di esercizio da presentare all’Agenzia delle Dogane in bollo (marca da bollo da € 16,00) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Certificato prevenzione incendi dell’impianto;
- autorizzazione comunale dell’impianto;
- planimetrie dell’impianto (in duplice copia) sottoscritte da un professionista abilitato;
- tabelle di taratura dei serbatoi (in duplice copia) sottoscritte da un professionista abilitato;
- marca da bollo da 16,00€.
I funzionari dell’area Verifiche e Controlli dell’Agenzia delle Dogane, in seguito alla presentazione dell’istanza, potranno effettuare un sopralluogo per constatare la correttezza di quanto dichiarato.
IL CODICE DITTA
Al termine dell’istruttoria, l’Agenzia delle Dogane rilascerà la licenza di esercizio con la specifica di un Codice ditta.
I REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Con il rilascio della licenza d’esercizio l’impresa avrà l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, in maniera semplificata.
Si invitano pertanto le imprese interessate ad attivarsi al più presto al fine di ottenere la licenza relativa all’impianto di distribuzione, essendo altamente probabile che per il gasolio stoccato nelle cisterne di capacità superiore ai 5 metri cubi a decorrere dal mese di gennaio 2020, la mancanza del codice ditta impedirà all’impresa di autotrasporto di ottenere il recupero delle accise.