Con l’Ordinanza n.2 del 10 gennaio 2022 la Regione Toscana fornisce nuove indicazioni per effettuare le attività di tracciamento, gestione dei casi positivi e rientro al lavoro. Le nuove disposizioni regionali abrogano gli allegati n.2 e n.3 della precedente Ordinanza n.66/2021 ed hanno validità per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal 10 gennaio 2022.
In sintesi, se entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o test molecolare, il cittadino non ha ancora ricevuto la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid19, direttamente e automaticamente (tramite email), dagli organi competenti delle Asl, il referto di negativizzazione del test “è valido a tutti gli effetti” come provvedimento di fine isolamento.
La semplificazione di fine isolamento dopo 24 ore da negativizzazione anche senza certificazione automatica della Azienda USL, si applica solo ai soggetti paucisintomatici (ovvero con sintomi molto lievi) o asintomatici.
Infatti, ove trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.
Per il rientro a lavoro il provvedimento di fine isolamento non è sufficiente ma è sempre necessario avere un green pass valido
Leggi l’Allegato A dell’Ordinanzan.2 2022 della Regione Toscana a questo link:
file:///C:/Users/Giuseppe/Downloads/Ordinanza-n-2_2022-Allegato-A.pdf