E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori bis“) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Questa la sintesi elaborata da CONFAPI:
TITOLO I: Sostegno alle imprese e all’economia
Art. 1 (Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali).
L’Allegato 1 del presente decreto sostituisce l’Allegato 1 del DL Ristori 1. Si prevede inoltre che per bar e ristoranti situati nelle aree di rischio sottoposte a chiusura totale dell’attività il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (DL Ristori 1) è aumentato di un ulteriore 50 per cento.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1, tale contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1 al presente decreto legge, il contributo spetta alle condizioni è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei oggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Art. 3 (Controlli antimafia)
Il protocollo sui controlli antimafia si applica anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Art. 4 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)
Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Art. 5 (Cancellazione della seconda rata IMU)
Per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità.
Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell’Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 7 (Sospensione dei versamenti tributari)
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Art. 8 (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)
Individua le coperture per finanziare eventuali estensioni delle misure di cui al presente provvedimento alle Regioni che potrebbero essere classificate ad un livello di rischio alto nelle prossime settimane.
TITOLO II – Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia
Art. 9 (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell’andamento dell’emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l’anno 2020, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Art. 11 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive)
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Art. 12 (Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge n. 137, del 2020)
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione collegati all’emergenza Covid-19.
Art. 13 (Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Art. 14 (Bonus baby-sitting regioni zone rosse)
I genitori lavoratori di alunni in zone rosse hanno diritto ad uno o più bonus baby-sitting per massimo € 1.000,00. La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, solo se gli stessi non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Art. 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
Viene istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore ”, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021.
Art. 16 (Rifinanziamento CAF)
Autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all’INPS, al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai CAF.
Art. 17 (Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)
Sostituisce gli allegati, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di misure e livelli di contenimento e di contenimento per i processi industriali nei luoghi di lavoro che potrebbero essere contaminati da agenti biologici.
Art. 18 (Modifiche all’articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)
Prevede che per i soggetti con sede legale, operativa o domicilio fiscale a Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 21 dicembre 2020.
Art. 19 (Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell’INAIL)
Si proroga al 31 dicembre 2021 la disposizione in esame che autorizza l’INAIL a ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri.
Art. 20 (Finanziamento Fondi bilaterali di cui all’art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)
I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 D.lgs. n. 148/2015) possono utilizzare le somme stanziate dal Dl Agosto anche per erogazione assegno ordinario COVID-19 fino al 12 luglio 2020.
TITOLO III – Altre disposizioni urgenti
Art. 21 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
Il beneficio riconosciuto alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura dal Dl Rilancio per novembre 2020 è esteso anche a dicembre 2020.
Art. 22 (Quarta gamma)
Le risorse destinate dal Dl Agosto alla creazione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sono destinate anche ai prodotti ortofrutticoli di prima gamma evoluta (freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo)
Art. 23 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)
Vengono introdotte disposizioni per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze penali di primo grado.
Art. 24 (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)
Vengono introdotte disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali.
Art. 25 (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense)
Introdotte disposizioni in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Art. 26 (Differimento entrata in vigore Class Action)
L’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge sulla azione di classe è posticipata al 19/05/2021.
Art. 27 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Disposizioni sul Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri di cui all’art. 200 Dl Rilancio. Disposizioni sulle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Art. 28 (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali nel periodo emergenziale)
Dispone che il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
Art. 30 (Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
Incrementa le risorse di cui all’art. 218-bis del Dl Rilancio relativo alle Associazioni sportive dilettantistiche, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del predetto bilancio, tramite le risorse provenienti dal Fondo di cui all’articolo 3 Dl Ristori. Tale fondo assume la denominazione di “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”.
Art. 31 (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19)
Prevede che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici. Il Ministro della salute con propria ordinanza può individuare una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio
epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con DPCM. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni. L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
TITOLO IV – Disposizioni finali
Art. 32 (Disposizioni finanziarie)
Gli oneri di cui alle disposizioni del decreto sono parti a 2.568,8 milioni di euro per l’anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 33 (Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.