Il decreto “Sostegni-bis” ripropone il cosiddetto credito di imposta sanificazione per le spese sostenute nel 2021 e precisamente nei mesi che vanno da giugno ad agosto. Il credito d’imposta si riferisce alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, all’acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale. Teoricamente il credito, spettante agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, agli enti non commerciali e alle attività extra alberghiera a carattere non imprenditoriale, è pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, e non è imponibile ai fini delle imposte dirette.
CREDITO A “RIPARTIZIONE”
La percentuale del 30% deve intendersi non definitiva essendo fissato per legge un tetto massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati (articolo 31, D.L. 73/2021). L’Agenzia ha precisato che l’ammontare del credito di imposta effettivamente spettante sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa previsto all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.
ATTENZIONE! NON È PREVISTO ALCUN CLICK DAY.
SPESE AMMISSIBILI:
somministrazione di tamponi diagnostici
acquisto di dispositivi che garantiscano il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone
acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti o igienizzanti
acquisto di dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipologia purché conformi alla normativa europea
acquisto di strumenti e attrezzature che servano a tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, purché conformi alla normativa europea
sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività
Con provvedimento del 15 luglio 2021 prot. n. 191910 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità applicative di fruizione del credito d’imposta e il modello di comunicazione con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.
TEMPISTICA
La comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.
Il credito d’imposta, potrà essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento
che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante.
Ai fini del credito di imposta in oggetto non si applicano:
- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;
- il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU.