Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e della Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 152/2006 relativamente ai criteri di gestione dei rifiuti di imballaggio.
In primo luogo, la norma impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati in conformità agli standard europei. Secondo il nuovo decreto, questa dovrà essere obbligatoria sulla base di quanto disposto dalle norme UNI, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione agli utilizzatori.
La seconda novità riguarda i produttori, definiti dall’art. 218 lett. r) del D.Lgs. 152/2006 come «i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio». Secondo il nuovo decreto, questi hanno l’obbligo di «indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione» (art. 3 comma 2 lett. c).
La disposizione prevede, inoltre, che gli imballaggi debbano essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, nonché permanere all’apertura dell’imballaggio stesso.
Un’altra novità si ha, infine, in riferimento all’etichettatura degli imballaggi compostabili o biodegradabili. Il nuovo decreto, in modifica all’art. 182 ter del D.Lgs. 152/2006, stabilisce infatti l’etichetta deve riportare «la menzione della conformità» agli standard europei (EN 13432 per gli imballaggi recuperabili tramite compostaggio o biodegradazione o EN 14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi), «gli elementi identificativi del produttore e del certificatore; idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici» (pag. 39 D.Lgs. 116/2020 in G.U. n. 226 del 11-9-2020).
Tali indicazioni nascono dall’obbligo di tracciare, distinguere e separare gli imballaggi compostabili o biodegradabili dalle plastiche convenzionali dagli impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.
La disciplina europea sull’etichettatura
In ordine al sistema di identificazione del materiale, l’Allegato I della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dispone un sistema di numerazione per ogni materiale – per esempio, per la plastica la numerazione va da 1 a 19, mentre per la carta e le scatole di carta la numerazione va da 20 a 29. Stabilisce inoltre che l’identificazione del materiale possa essere effettuata anche attraverso l’abbreviazione dei materiali usati, ad esempio “HDPE” per High Density Poliethylene. Tali metodi di identificazione devono essere inseriti al centro o al di sotto del marchio grafico che indica la natura riutilizzabile o recuperabile dell’imballaggio.
La Decisione 97/129/CE, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla Direttiva 94/62/CE, istituisce poi la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura dei materiali utilizzati e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.
In riferimento, invece, ai materiali composti, ossia quando l’imballaggio sia formato da più materiali, la Decisione 91/129/CE, all’Allegato VII, precisa che, in tal caso, debba essere indicata la lettera “C” (“composti”), unitamente all’abbreviazione del materiale predominante dell’imballaggio.
Il Decreto “Milleproroghe”
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato formalmente in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, non sono stati contestualmente previsti periodi transitori o di proroga per consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei soggetti obbligati.
A tal proposito, il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (il c.d. decreto “Milleproroghe”) ha previsto, all’art. 15, comma 6, la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di etichettatura indicato nel primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, vale a dire l’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni che riguardano il fine vita dell’imballaggio. Resta invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE, come indicato dal secondo periodo dell’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.
Il sistema sanzionatorio
L’articolo 261, comma 3 del D.Lgs.152/2006 dispone che «La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 euro a 40.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interne imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5». Da ciò si evince che il soggetto di tale sanzione è potenzialmente rappresentato da tutti gli operatori del settore: non solo ai produttori di materiali di imballaggio, ai fabbricanti, ai trasformatori e agli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, ma anche ai commercianti, ai distributori, agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni.