Il D.M. del 04/12/2020 ha cambiato i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a decorrere dal 01/01/2021.
L’imposta dovrà essere assolta:
-
per il 1° trimestre entro il 31 maggio (entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre);
• per il 2° trimestre entro il 30 settembre (entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre);
• per il 3° trimestre entro il 30 novembre (entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre);
• per il 4° trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo (entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre).
Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per il primo trimestre non sia superiore a 250 euro sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre. Se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non superasse 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.
Altra novità prevista dal decreto sopraccitato è la procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo. L’Agenzia delle Entrate provvederà all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione verrà messa a disposizione nell’area riservata del contribuente sul sito dell’agenzia entrate, che a sua volta potrà procedere, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.
Per le fatture elettroniche del secondo trimestre la variazione dei dati comunicati potrà essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno. Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunicherà per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente. Per le fatture del secondo trimestre, detto termine è prorogato al 20 settembre.
Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio potrà essere effettuato, per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia stessa, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale, ovvero mediante modello F24.
I codici tributo rimangono i seguenti:
• primo trimestre: 2521;
• secondo trimestre: 2522;
• terzo trimestre: 2523;
• quarto trimestre: 2524;
in caso di ravvedimento i codici per sanzioni e interessi sono, rispettivamente, 2525 e 2526.
In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunicherà per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.