Il credito d’imposta varia in base alla dimensione aziendale ed è aumentato al 60% per tutte le imprese nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Le attività formative possono essere realizzate con personale docente interno all’azienda, con soggetti esterni accreditati, con Università pubbliche o private o con Istituti Tecnici Superiori.
Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, ad esclusione di:
-
- Imprese in stato di liquidazione o fallimento;
-
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001
L’attività formativa svolta deve riguardare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
-
- Vendita e marketing;
-
- Informatica e tecniche;
-
- Tecnologie di produzione.
Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall’impresa per adeguarsi ad obblighi di legge (es. salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente).
Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208).
Il credito d’imposta è riconosciuto:
-
- Per le piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
-
- Per le medie imprese: in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
-
- Per le grandi imprese: in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Le imprese sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Il modello di comunicazione dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it entro il 31 dicembre 2022.