E’ stata pubblicata sul sito di ARERA la Delibera n° 373/2022/R/Com (https://www.arera.it/it/docs/22/373-22.htm ) che definisce i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese richiedenti in tema di credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza. Il provvedimento conferma che la comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, con la condizione che esista una continuità della fornitura dal primo trimestre del 2019. Non viene riportato un modello di comunicazione, ma vengono descritti dettagliatamente i contenuti della comunicazione che dovrà essere inoltrata all’azienda a mezzo PEC.
Si informa inoltre che nel corso dell’esame parlamentare alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022, leggilo a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg ), è stato approvato anche un emendamento che abroga il comma 3-ter dell’art. 2 del decreto Aiuti che vincola la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre da parte delle imprese gasivore, non gasivore e non energivore al regime del “de minimis” (non sono citati gli energivori perché già esclusi dall’applicazione).