Il DPCM 3 Novembre, come annunciato dal Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri, 4 novembre u. s. alle ore 20.25 divide l’Italia in tre fasce (con rischio crescente, giallo, arancione e rossa) che devono rispettare restrizioni diverse in base alla gravità del contagio. Le singole Regioni sono posizionate in tali aree in modo dinamico: variando la situazione pandemica della Regione, potrà variare anche il suo posizionamento. Il DPCM entra in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.
Nello specifico nell’AREA GIALLA sono attualmente ricomprese:
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Nell’AREA ARANCIONE: Puglia, Sicilia.
Nell’AREA ROSSA: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
La Regione Toscana è in FASCIA GIALLA.
Queste le prescrizioni e le raccomandazioni previste dal DCPM 3 Novembre per i cittadini toscani:
Mascherina obbligatoria: obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, salvo eccezioni.
Distanza interpersonale di almeno 1 metro: è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Spostamenti vietati e comunque sconsigliati: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Strade e piazze: possibile chiusura quando sussiste la possibilità di assembramento: per le strade o piazze dei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi commerciali ai quali è consentita l’apertura e alle abitazioni private.
Obbligo di esposizione del “Cartello capienza” per i locali pubblici aperti al pubblico e del commercio: è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, nei locali pubblici e aperti al pubblico ed in tutti gli esercizi commerciali
Febbre superiore a 37,5°: obbligo di rimanere a casa: I soggetti affetti da infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Divieto di assembramento del pubblico nei parchi, ville e giardini pubblici: l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
Consentita l’attività sportiva o motoria all’aperto: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Sospesa l’attività di palestre, piscine, centri termali e natatori: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Consentite le manifestazioni pubbliche solo statiche e con distanza interpersonale: lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Convegni e congressi ammessi solo a distanza: i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, sono vietati.
Le Mostre e le attività museali sospese: le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi.
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: solo didattica a distanza (DAD)
Scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e servizi educativi per l’infanzia: la didattica viene svolta in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili.
Formazione, consentita solo a distanza: i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo eccezioni. Su questo argomento rimandiamo i nostri Referenti alla circolare del Fondo FAPI pubblicata sul sito di API Siena al link: http://www.apisiena.it/notizie/24-formazione/2259-urgente-fapi,-fondo-formazione-pmi-informa-circolare-dpcm-del-24-ottobre-2020-e-formazione-d%E2%80%99aula.html
Consentiti i Corsi di formazione in materia di SALUTE e SICUREZZA: i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL sono consentiti in presenza.
Consentito il commercio al dettaglio, queste le regole: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 (in download al termine dell’email).
Consentita l’attività delle Strutture ricettive: le strutture ricettive sono autorizzate ad esercitare la loro attività a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Raccomandazioni per l’esercizio delle Professioni:
- Nel DCPM 3 Novembre si raccomanda espressamente che le attività lavorative siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- si raccomanda espressamente che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- si raccomanda espressamente che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- si raccomanda espressamente che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali