L’I.N.L., con nota n. 553 del 02/04/2021 ha offerto indicazioni in merito ai provvedimenti di interdizione al lavoro post partum delle lavoratrici madri.
In particolare ha chiarito che:
ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, stante il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri elencati specificamente negli allegati A e B, D.Lgs. 151/2001, laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, si ritiene sufficiente la mera constatazione dell’adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR;
il provvedimento di interdizione adottato dall’I.T.L. dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i 7 mesi di interdizione post partum; sul piano procedimentale è sempre necessaria l’emanazione da parte dell’I.T.L. del relativo provvedimento amministrativo di interdizione.