Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2021 viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente.
Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2021 confermano quelle applicate per l’ano precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | 17,00% |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2021:
Provvigioni relative al mese di gennaio 2021, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2021 | |
Imponibile | 1.000,00 |
Iva 22% | 220,00 |
Totale fattura | 1.220,00 |
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile | -85,00 |
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile | -115,00 |
Netto a pagare | 1.020,00 |
Per l’anno 2020 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell’Istat del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2021.
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:
Scaglioni provvigionali | Aliquota contributiva 2021 | Quota preponente | Quota agente |
Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1,50% | 0,50% |
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0,75% | 0,25% |
Da 26.000.001 euro | 0,50% | 0,30% | 0,20% |
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2021, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre | Scadenza di versamento |
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2021) | 20 maggio 2021 |
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2021) | 20 agosto 2021 |
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2021) | 20 novembre 2021 |
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2021) | 20 febbraio 2022 |
Agevolazioni 2021 per i giovani agenti
La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti.
In particolare, con l’art.5-bis vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.
Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.
Requisiti
L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:
- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
- svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
Durata
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Agevolazioni contributive
Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:
- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
- 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare: 7% (anziché 17%).
N.B. | Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente. |
Minimale
Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.
Distinta on line
La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.
Conferimento dell’incarico
Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.
Vediamo di seguito alcuni esempi tratti dal sito web della Fondazione www.enasarco.it
Esempio 1 | Agente individuale nato il 10/03/1995 |
Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 15/04/2021 (all’età di 26 anni).
Agevolazione su C1 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2021 | Aliquota 2021 – 6 | Minimale 2021 /2 |
2022 | Aliquota 2022 – 8 | Minimale 2022 /2 |
2023 | Aliquota 2023 – 10 | Minimale 2023 /2 |
Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2022 (all’età di 27 anni).
Agevolazione su C2 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2022 | Aliquota 2022 – 8 | Minimale 2022 /2 |
2023 | Aliquota 2023 – 10 | Minimale 2023 /2 |
Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30/08/2023 (all’età di 28 anni).
Agevolazione su C3 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2023 | Aliquota 2023 – 10 | Minimale 2023 /2 |
Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1/02/2024 (all’età di 28 anni).
Per C4 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2021, quindi il triennio agevolato è 2021-2023.
Esempio 2 | Agente individuale nato il 10/03/1995 |
Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1/02/2022 (all’età di 26 anni).
Agevolazione su C1 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2022 | Aliquota 2022 – 6 | Minimale 2022 /2 |
2023 | Aliquota 2023 – 8 | Minimale 2023 /2 |
2024 | Aliquota 2024 – 10 | Minimale 2024 /2 |
Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2023 (all’età di 28 anni).
Agevolazione su C2 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2023 | Aliquota 2023 – 8 | Minimale 2023 /2 |
2024 | Aliquota 2024 – 10 | Minimale 2024 /2 |
Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30/08/2024 (all’età di 29 anni).
Agevolazione su C3 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2024 | Aliquota 2024 – 10 | Minimale 2024 /2 |
Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1/02/2025 (all’età di 29 anni).
Per C4 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2022, quindi il triennio agevolato è 2022-2024.
Esempio 3 | Agente individuale nato il 10/03/1990 |
Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1/02/2021 (all’età di 30 anni, non avendo ancora compiuto il 31° anno di età).
Agevolazione su C1 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2021 | Aliquota 2021 – 6 | Minimale 2021 /2 |
2022 | Aliquota 2022 – 8 | Minimale 2022 /2 |
2023 | Aliquota 2023 – 10 | Minimale 2023 /2 |
Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2021.
Per C2 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione perché alla data di conferimento
dell’incarico di agenzia ha già compiuto il 31° anno di età.
Esempio 4 | Agente individuale nato il 10/03/1995 che ha svolto l’attività di agenzia dal 2013 al 2017 (da 18 a 22 anni) e l’ultimo rapporto di agenzia risulta cessato il 28/05/2017 |
Conferimento del nuovo incarico (C1) in data 15/04/2021 (all’età di 26 anni).
Poiché la ripresa dell’attività avviene dopo più di 3 anni di interruzione dall’ultimo rapporto di agenzia, il caso è identico a quello di cui all’esempio 1.
Si ringrazia lo Studio Associato Dott. Sandro Santi – Dott.ssa Silvia Casati, Commercialisti e Revisori Contabili in Firenze, Partner di CONFAPI Servizi Toscana Centro Srl, la società di servizi alle imprese di CONFAPI Siena e CONFAPINDUSTRIA Firenze per la preziosa collaborazione.