A chi è rivolto
- Imprese energivore;
- Imprese a forte consumo di gas naturale;
- Imprese non energivore;
- Imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale;
- Acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Entità della misura
Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis, scelta opinabile in un periodo in cui le imprese hanno ottenuto contributi di questo tipo sia per il fondo di garanzia, sia per gli aiuti di Simest, oltre che per gli aiuti Inail Isi e i vari aiuti regionali.
Maggiorazione del credito d’imposta
Nell’ambito del capo I “Misure in materia di energia” il testo del decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene in relazione ai crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 – 4):
- Imprese energivore, primo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute;
- Imprese energivore, secondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
- Imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 10% delle spese sostenute;
- Imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 5, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
- Imprese non energivore, secondo trimestre 2022, art. 3, D.L. n. 21/2022, pari al 15% delle spese sostenute;
- Imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 21/2022, pari al 25% delle spese sostenute;
- Acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, art. 18, D.L. n. 17/2022, pari al 20% delle spese sostenute.
Massimale e facilitazioni
Ricordiamo che gli aiuti “de minimis”, il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime.
Inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di “impresa unica”, per cui tutti il tetto di 200 mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Nella pratica, ci sono imprese che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200 mila euro a trimestre, ma che a questo punto, con l’introduzione del regime “de minimis”, potrebbero trovarsi a non avere diritto ad alcun credito d’imposta o, al massimo, a una piccola quota determinata dalla differenza tra 200 mila euro e quanto già occupato per altri aiuti “de minimis” nel periodo 2020-2022.
È prevista una facilitazione consistente nell’obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante. Tale obbligo però vale solo per il secondo trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore del primo trimestre 2019.
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