Il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare n. 35259 del 12 aprile 2021, in allegato, è intervenuto per chiarire alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI in seguito all’emanazione del decreto legislativo 116/2020 e permettere quindi alle imprese di richiedere l’esenzione della TARI dalle superfici di lavorazione industriale (inclusi i magazzini)!
Nella Circolare sono state fornite importanti indicazioni in relazione a:
- Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
- Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
- Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
- Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.
La Circolare evidenzia che la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 dell’art.1 della legge n. 147 del 2013 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati. La Circolare puntualizza che per le utenze non domestiche rimane sempre previsto il versamento della TARI relativamente alla parte fissa.
La circolare ha inoltre confermato il termine del 31 maggio p. v. per la comunicazione da parte dell’utente produttore per la scelta di non avvalersi più del servizio pubblico di raccolta. Il provvedimento precisa che l’indicazione temporale dei cinque anni non vincola l’utenza non domestica ad utilizzare il medesimo operatore: la stessa potrà, nel corso dei cinque anni, cambiare operatore privato (in relazione all’andamento del mercato).
Con la precisazione che nel caso in cui l’utenza non domestica intenda passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio.
Vale la pena di ricordare che, se le novità di cui al D. Lgs. n. 116 del 2020 hanno determinato un diverso ammontare del tributo definito sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle superfici aziendali imponibili, quest’ultima deve essere ripresentata, a norma del co. 685 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. La Circolare chiarisce che le attività industriali sono produttive anche di rifiuti urbani, con conseguente applicazione della TARI.
Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.
L’esenzione delle aree di magazzino dall’applicazione delle Tari, di fatto permette alle aziende di chiedere una revisione delle superfici soggette a tassazione.
Resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (poiché la normativa prevede l’esclusione della parte variabile).
CONFAPI sta seguendo l’evolversi della norma che potrebbe comunque subire ulteriori variazioni, con la possibilità di una variazione dei termini applicativi.
Data la prossima scadenza della presentazione delle domande e per la più corretta presentazione di quest’ultime ai Comuni competenti, invitiamo le imprese interessate a contattare quanto prima Servizi Toscana Centro Srl per un incontro personalizzato